IL PRETORE Udienza del 2 febbraio 1990: compaiono i proc. delle tre parti costituite nonche' il ricorrente personalmente. Le parti discutono oralmente la controversia. La difesa di parte ricorrente chiede in via principale che la domanda venga accolta. Fa presente che dalla stessa deposizione del dott. Bologna (p. 20 del verbale) emerge il carattere curativo delle cure termali stesse, essendo esse dirette a prevenire il peggioramento della patologia da cui il ricorrente risulta affetto. In subordine, ove il giudice non dovesse accedere a tale interpretazione, chiede rimettersi gli atti alla Corte costituzionale, dovendo dubitarsi della legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.-l. n. 463/1983, in relazione all'art. 32 della Costituzione, trattandosi comunque nella specie di situazione meritevole di tutela, sotto il profilo della tutela della salute. La difesa della societa' Ceat Cavi chiede respingersi il ricorso, tenuto conto che il ricorrente ha presentato in ritardo il certificato e non ha comprovato il differimento delle stesse fino al periodo feriale; ne' ha comprovato lo stato di malattia. Chiede inoltre respingersi il ricorso nel momento che nella fattispecie non si versa in ipotesi di cure termali con scopo curativo. Chiede dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa della parte ricorrente, con riferimento al caso di specie in cui l'attore risulta affetto semplicemente da cefalee. Richiama la sent. trib. Milano 18 maggio 1989 e messaggio I.N.P.S. 12 aprile 1988, n. 23978. La difesa dell'I.N.P.S. chiede respingersi il ricorso. Fa presente che risulta accertato nella specie il carattere preventivo delle cure e la non indifferibilita' delle stesse. Chiede che la questione di legittimita' costituzionale proposta dalla difesa di parte ricorrente sia dichiarata manifestamente infondata. A questo punto il pretore si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il pretore pronuncia il presente provvedimento. Considerato: 1) che le cure termali autorizzate dall'I.N.P.S. risultano autorizzate a fini meramente preventivi (cfr. dep. De Giovanni, capo ufficio I.N.P.S., proc. verb., p. 18); 2) che nella specie trattasi di cure autorizzate da sanitario I.N.P.S.; 3) che risulta accertato, attraverso la deposizione del sanitario I.N.P.S. dott. Bologna (cfr. proc. verb., p. 20), che, rispetto alle patologie da cui il ricorrente e' affetto e cioe' artrosi della colonna vertebrale, postumi di frattura della caviglia destra, sinusite cronica, le cure termali hanno una funzione preventiva, di prevenzione cioe' del peggioramento della situazione ovvero di riduzione del peggioramento; 4) che trattasi di situazione che fuoriesce dal disposto dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, come confermato da trib. Milano, 18 maggio 1989, in Dir. prati. lav., 1989, 2693 (nella quale appunto si legge: "Il medico interrogato come teste, ha riferito che il Beretta soffre di artrosi diffusa, che e' importante fare le cure (...), che nel caso la cura termale e' necessaria per prevenire la riacutizzazione di manifestazioni algiche e ritardare l'insorgenza del dolore. Si tratta quindi di cure preventive, che la cassazione esclude dall'ambito di applicazione della legge n. 638/1983, essendo esse utili per evitare l'insorgenza di eventuale malattia, non per ristabilirsi da una malattia"); 5) che il cit. art. 13 pare in contrasto con l'art. 32 della costituzione, nella parte in cui non attribuisce il trattamento economico ex art. 2110 del c.c., ove le cure termali risultino effettuate a fini preventivi (nel senso sopra precisato) e non gia' per ristabilirsi da una malattia.